“Inoltrarsi nella selva oscura e vivere l’avventura nella giungla dei diritti è compito quotidiano del cittadino desideroso di rispettare le Istituzioni create a tutela dello Stato di Diritto”

I Tre Amici al Bar hanno scritto ca 100 articoli a riguardo della tutela del cittadino/consumatore/utente, ed ogni nuova ricerca apre un “mondo nuovo” in cui il piacere dello “stupore” è l’emozione maggiore, per non dire l’effetto allo shock dovuto all’incomprensione dei fenomeni osservati durante l’esplorazione dei
“labirinti burocratici” e il continuo discernimento sullo Stato di Diritto.
Come ben sanno i ns lettori affezionati, gli accessi agli atti del cittadini sono garantiti dalle leggi vigenti,
eppure il Comune di Ladispoli ha negato la prima richiesta di accesso alla documentazione sulla questione acqua e alla seconda richiesta non ha proprio risposto.
Nell’interpellare organismi sovracomunali per comprendere bene i meccanismi del passaggio dal vecchio gestore idrico integrato Flavia Servizi Srl al nuovo gestore ACEA ATO2 Spa, e comprendere il perché ci fosse un aumento di tariffa “strabiliante” rispetto al precedente gestore e nessun miglioramento dei servi che giustificasse l’aumento delle tariffe,
anzi a leggere tutti i reclami e proteste da parte dei cittadini di Ladispoli sui vari social e mass-media, che continuano a lamentare un significativo peggioramento, visto la carente pressione dell’acqua in diversi quartieri o le lungaggini nelle riparazioni dei danni, ci siamo rivolti a diverse figure istituzionali:
Difensore Civico Regionale, Garante alla Concorrenza, n.4 esposti firmati da n.136 cittadini/utenti di Ladispoli inviati a n. 4 Procure, Comune di Roma, grazie all’interrogazione del Consigliere Comunale Dr.ssa Francesca Barbato (FdI) e l’interrogazione al Consiglio Metropolitano di Roma Capitale fatta dal dr. Stefano Cacciotti (FdI).

Dalla risposta di ACEA (protocollo- CMRC-2024-0131078 – 30-07-2024 09:26:31) al Sindaco di Roma
Gualtieri, gentilmente fornitaci dal dr. S. Cacciotti, risulta che, ai due paragrafi presenti ed intestati “DEPURAZIONE E FOGNATURA”,
nel documento de quo, non risulta essere riportata la dicitura riconducibile al trattamento delle acque reflue richiamando la Direttiva UE 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane la quale sancisce che gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente”.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 dicembre 2024 è stata pubblicata la direttiva n. 3019 del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 31 luglio 2027.
Infine, si rappresenta che la Direttiva UE 2024/3019 citata, che sostituisce la precedente direttiva 91/271/CEE, prevede, tra l’altro, la necessità di eliminare l’azoto e il fosforo dagli impianti di trattamento entro il 2039 e i microinquinanti entro il 2045. Concludendo, allo stato, non si può escludere verosimilmente che il depuratore di Ladispoli non risponde ai criteri fissati dalla direttiva 91/271/CEE”.
Nel 2024 ci siamo rivolti anche al Difensore Civico della Regione Liguria, dr. Francesco Cozzi, che avendo
promosso il recupero della tariffa per il mancato trattamento secondario delle acque reflue da parte del
gestore idrico competente;
il dr. Cozzi ci ha ispirato, essendo ora maturate le condizioni della comprensione dei “fenomeni osservati durante la caccia al tesoro”, ad inviare la seguente PEC indirizzata a: Comune di Ladispoli (prot. 33303/25 del 20.5.25), Flavia Servizi Srl (prot. 946 del 20.5.25), e due organismi di ACEA ATO”:
“Egr. Amministratori, in merito al trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, la normativa comunitaria di riferimento è costituita dalla Direttiva 91/271/CEE,
la quale sancisce che gli Stati membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in rete fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente.
Al riguardo si comunica, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008, ha stabilito che la quota
della tariffa prevista per la depurazione dell’acqua non è dovuta se mancano l’impianto di depurazione e se questi sono temporaneamente inattivi, tant’è che in questo caso l’obbligo di pagamento non è correlato ad alcuna prestazione.”
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11270/2020, evidenziò per effetto del D.lgs 18.8.2000 n.
258, art.24 (…) che si passò all’ applicazione tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Legge 5.1.1994
n. 36, art. 13 e seguenti.
In rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina, questa Corte di Legittimità, ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell’apposita tariffa, ove non diano prova di essere forniti di impianti di depurazione delle acque reflue.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20361/2023 ha statuito che non può più
essere applicata la tariffa per le utenze serviti da impianti di depurazione che svolgono un trattamento
non appropriato in base alla normativa vigente, e tale decisione ha efficacia dal 14.7.2023,
lasciando aperta la possibilità della ripetizione di quanto indebitamente pagato dagli utenti negli ultimi
dieci anni.

Ci permettiamo di formulare la presente richiesta di informazione ed eventuale restituzione della tariffa
non dovuta, perché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 27.3.2025
(causa c-515/23 Commissione/Italia) ha ritenuto grave l’inadempimento italiano in quanto protratto per
oltre un ventennio dalle scadenze indicate nella Direttiva de quo.
Per quanto sopra indicato, i sottoscritti utenti: prima di Flavia Acque srl, successivamente di Flavia Servizi
srl e dal 30.9.2022 di ACEA ATO 2 Spa,
in ordine alle disposizioni vigenti per gli accessi agli atti e trasparenza degli atti pubblici: 241/90, 33/2013
e 97/2016 e successive modifiche ed integrazioni, CHIEDONO di conoscere se in ordine alla suddetta
Direttiva 91/271/CEE,
se le acque reflue, che confluiscono in reti fognarie, nella Città di Ladispoli, siano sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o equivalente.

Concludendo, laddove non sia osservata la predetta Direttiva, si prega di provvedere, ove nulla osti,
restituendo le somme afferenti alle tariffe de quo, indebitamente pagate dagli utenti ed incassati dai
Gestori citati, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione e Corte Costituzionale.
Si prega di inviare la risposta per iscritto, così come previsto dalle norme attuali, al seguente indirizzo PEC:
cavaliere.raffaele@psypec.it.>>
Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao
Riceviamo e pubblichiamo
