Fiumicino. Linea dura contro le infiltrazioni: il TAR conferma la bontà delle scelte del Comune

schedule
2025-11-05 | 08:50h
update
2025-11-05 | 08:51h
person
Redazione
domain
talkcity.it

La sentenza riconosce la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione Baccini: «Trasparenza e rispetto delle regole prima di tutto»

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento di imprese contro il Comune di Fiumicino,

confermando la legittimità della decisione dell’amministrazione di revocare l’appalto per la costruzione di un nuovo asilo nido a Parco Leonardo.

La vicenda nasce da un contratto firmato nel gennaio 2025 tra il Comune e un’associazione temporanea di imprese (ATI) composta da Galleon Buildings Srl – capogruppo –, 3D Ingegneria e Costruzioni Srl e GLD Costruzioni Srl.

Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, prevedeva un investimento superiore ai due milioni di euro per potenziare i servizi educativi nella zona di Parco Leonardo.

A metà giugno 2025 la Prefettura di Latina ha emesso un’informativa antimafia ostativa nei confronti della GLD Costruzioni Srl, una delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il provvedimento, di natura preventiva, segnala sospetti di contiguità con ambienti criminali e comporta il divieto per la società di intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

A seguito di tale interdittiva, il Comune di Fiumicino ha disposto, il 14 luglio 2025, la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto, rilevando tre circostanze decisive:

  1. la validità dell’interdittiva prefettizia;
  2. la mancata sostituzione della ditta colpita entro i 30 giorni previsti dal Codice Antimafia;
  3. l’assenza di provvedimenti giudiziari che sospendessero gli effetti del divieto.

Le società escluse hanno impugnato la decisione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto concedere loro più tempo per sostituire la ditta coinvolta e che la revoca fosse stata adottata senza un’adeguata comunicazione preventiva.

Inoltre, hanno invocato una sospensiva del TAR di Latina che avrebbe, a loro dire, bloccato gli effetti dell’interdittiva.

Il TAR del Lazio, Sezione Seconda Bis, con sentenza del 22 ottobre 2025, ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo corretta e obbligata la condotta del Comune.

Nelle motivazioni, il Tribunale ha chiarito che:

il Comune era tenuto per legge a risolvere il contratto, poiché l’interdittiva antimafia comporta automaticamente la decadenza dell’affidamento;

le imprese avevano 30 giorni di tempo per chiedere la sostituzione della società colpita, ma non lo hanno fatto;

la sospensiva invocata valeva solo per altri enti (l’ASL di Caserta e il Comune di Viadana) e non riguardava il rapporto con Fiumicino;

in presenza di fondi PNRR, l’amministrazione doveva agire con rapidità per non mettere a rischio le scadenze e il finanziamento europeo.

sentenza TAR asilo nido fiumicinoDownload

La sentenza rappresenta un precedente importante nel panorama degli appalti pubblici finanziati con fondi PNRR,

ribadendo che la lotta alle infiltrazioni mafiose resta un principio inderogabile anche di fronte alle complessità operative e ai tempi stringenti imposti dai progetti europei.

Il TAR ha inoltre condannato le imprese ricorrenti al pagamento delle spese processuali, chiudendo così una vicenda che conferma la linea di rigore adottata dal Comune di Fiumicino nella gestione degli appalti pubblici.

Corrado Orfini

Impronta
Responsabile per il contenuto:
talkcity.it
Privacy e Condizioni di utilizzo:
talkcity.it
Sito mobile tramite:
Plugin AMP di WordPress
Ultimo aggiornamento AMPHTML:
05.11.2025 - 08:57:55
Utilizzo di dati e cookie: