Università Agraria di Civitavecchia: Il Tribunale Rigetta la Sospensione della Delibera Assembleare. Respinto il ricorso del direttivo presieduto da De Paolis; si va presto ad elezioni?

Il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 31 gennaio 2025, ha rigettato il ricorso cautelare presentato da un gruppo di soci dell’Università Agraria di Civitavecchia contro la delibera assembleare del 19 dicembre 2024. I ricorrenti, Daniele De Paolis, Damiria Delmirani, Ercole Di Giorgio, Serena Anniballi e Fabio Chiassarini, avevano chiesto la sospensione della delibera per presunte irregolarità formali e sostanziali, ma il giudice ha ritenuto infondate le loro contestazioni.

Il Contesto della Controversia

L’assemblea del 19 dicembre 2024 era stata convocata su ordine del Presidente del Tribunale, a seguito di un procedimento ex art. 20 c.c. promosso da Mauro D’Andria. Nel corso dell’assemblea, erano state assunte diverse decisioni, tra cui:

  1. La nomina del Segretario verbalizzante (Roberta Galletta) e del Presidente (Vincenzo Battilocchio).
  2. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.
  3. La nomina di Franco Barlafante come Commissario con poteri di gestione ordinaria e incarico di avviare le procedure elettorali.
  4. L’esclusione di alcuni soci, tra cui gli stessi ricorrenti.

Contestando tali decisioni, i soci impugnanti avevano evidenziato una serie di irregolarità, tra cui l’omessa convocazione dell’Università Agraria nel procedimento ex art. 20 c.c., il mancato raggiungimento del quorum del 10%, irregolarità nelle deleghe, l’inesistenza dell’assemblea come organo statutario e la presunta illegittimità della delibera di esclusione dei soci.

Le Motivazioni del Tribunale

Il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso ritenendo insussistente il fumus boni iuris, ovvero la plausibilità delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha affermato che:

L’assemblea del 19 dicembre 2024 è stata convocata in maniera legittima, conformemente all’art. 20 c.c. e alle disposizioni del decreto del Presidente del Tribunale.

Il meccanismo delle deleghe non richiedeva una specifica previsione statutaria e la loro mancata identificazione a verbale non inficia la validità delle decisioni adottate.

La convocazione dell’assemblea in prima e seconda convocazione non ha violato il decreto presidenziale, il quale non imponeva espressamente che l’assemblea dovesse tenersi in prima convocazione.

L’adozione del voto segreto per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione non viola alcun principio generale e non incide sulla validità della delibera.

La mancata esplicitazione della questione dell’esclusione dei soci nell’ordine del giorno non ha violato il diritto degli associati ad essere informati, poiché tale esclusione è stata considerata un naturale sviluppo della discussione sullo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Il potere di esclusione dei soci, sebbene attribuito dal regolamento al Consiglio di Amministrazione, non preclude l’assemblea dall’esercitare tale facoltà in presenza di gravi motivi ai sensi dell’art. 24 c.c.

Inoltre, il giudice ha sottolineato che i ricorrenti non hanno contestato nel merito i motivi di esclusione né la loro qualificazione come gravi motivi, rendendo così infondata la loro impugnazione.

Conclusioni e Prospettive Future

Con questa ordinanza, il Tribunale di Civitavecchia ha confermato la legittimità della delibera del 19 dicembre 2024 e ha rigettato la richiesta di sospensione avanzata dai ricorrenti. La decisione rafforza la validità del percorso intrapreso dall’Università Agraria di Civitavecchia per la riorganizzazione della propria governance e delle proprie strutture decisionali.

Resta da vedere se i soci esclusi proseguiranno la loro battaglia legale impugnando la decisione nel merito, oppure se il nuovo assetto amministrativo dell’ente potrà stabilizzarsi senza ulteriori contenziosi, andando finalmente alle elezioni tanto attese.

C. O.

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