La Terza Sezione del Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da Società Italiana Trasporti Srl contro Comune di Civitavecchia, AdSP e Capitaneria di Porto e nei confronti di Csp, Port Mobility e Rct per chiedere la sospensiva all’autorizzazione per l’accesso in porto e la fermata degli autobus impiegati sulla linea porto-stazione esercitata da Csp e Port Mobility e l’annullamento della delibera di Giunta del Comune di Civitavecchia n. 102 del 18 agosto 2020 con cui si approvava il protocollo d’intesa tra AdSP e Comune.
I giudici amministrativi hanno ritenuto essere sussistenti profili di inammissibilità del gravame, sia in ragione del fatto che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato i provvedimenti in oggetto, sia perché l’autorizzazione amministrativa all’esercizio del trasporto pubblico di linea gran turismo per il collegamento Civitavecchia Porto-Roma in possesso della stessa SIT Srl non costituisce di per sé titolo idoneo a svolgere il servizio anche presso una differente fermata sita all’interno dell’area portuale.