Concessioni balneari tra scadenze, tutela del legittimo affidamento ed equa remunerazione: cosa fare dopo le ultime sentenze e norme

Il quadro normativo che riguarda concessioni balneari resta incerto e in continua evoluzione.
Tra applicazione della Direttiva europea Bolkestein, sentenze della giurisprudenza amministrativa e nuovi interventi legislativi, per gli imprenditori del settore non è più tempo di attendere promesse o bandi-tipo ministeriali: la strada indicata da molti giuristi è quella del contenzioso mirato a tutela dei propri diritti.
Con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, le concessioni demaniali marittime sono state considerate scadute al 31 dicembre 2023, superando il meccanismo del rinnovo automatico previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione.

Questa pronuncia ha modificato radicalmente un sistema che per decenni si era fondato sul legittimo affidamento del concessionario, il quale investiva nella realizzazione di strutture – spesso inamovibili –confidando nella continuità del titolo.
Bolkestein: concessioni di servizi o di beni?
Il nodo centrale resta l’interpretazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha parlato di autorizzazioni relative a concessioni di servizi in un’ottica di attività economica.

Secondo una parte della dottrina, però, nel caso italiano si tratterebbe di concessioni di beni demaniali, non di semplici autorizzazioni di servizi.
Una differenza non solo terminologica: nella concessione di beni il concessionario acquisisce un diritto reale d’uso sul bene pubblico, con facoltà di realizzare opere e manufatti tutelabili anche nei confronti dei terzi.

Un punto chiave riguarda gli indennizzi. Il parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato dell’8 luglio 2025 e le modifiche introdotte dal DL 131/2024 (inserito nella L. 118/2022)
hanno escluso automatismi risarcitori, ma riconosciuto la possibilità di una equa remunerazione per gli investimenti non ammortizzati negli ultimi cinque anni, in particolare per i beni inamovibili.
Resta però aperta la questione del valore patrimoniale complessivo degli stabilimenti realizzati fino al 31 dicembre 2023.
Secondo diversi giuristi, in sede contenziosa si potrebbe chiedere una perizia estimativa che distingua tra:
-valore economico-patrimoniale maturato fino alla scadenza;
-quota indennizzabile relativa agli investimenti recenti non ammortizzati.

Un altro elemento rilevante: molte strutture balneari inamovibili risultano tuttora nella sfera giuridica del concessionario, non essendo ancora conclusi eventuali procedimenti di devoluzione al demanio con decreto formale dell’Agenzia del Demanio.
Questo apre spazi di tutela immediata, senza attendere bandi-tipo nazionali o decreti ministeriali sugli indennizzi.
Con la decisione dell’11 luglio 2024 (causa C-598/2022), la Corte di giustizia ha chiarito che il rinnovo può configurarsi come esito di una procedura concorrenziale.
Ciò potrebbe consentire, nei futuri bandi locali, il riconoscimento di un punteggio premiale legato:
-alla capacità tecnica maturata nel tempo dal concessionario uscente;
-al valore degli investimenti effettuati;
-al legittimo affidamento maturato nel precedente regime.

Il messaggio che emerge dal nuovo scenario normativo è chiaro: non basta attendere una riforma dell’art. 49 del Codice della Navigazione o un bando-tipo ministeriale.
I concessionari possono già oggi:
-promuovere azioni giudiziarie per la determinazione del valore economico delle strutture;
-far valere il legittimo affidamento come interesse legittimo leso;
-incidere, anche politicamente, sulla predisposizione dei bandi locali.
In un sistema in trasformazione, la tutela dell’imprenditoria balneare non passa più dall’attesa di un intervento salvifico del Governo, ma dalla capacità di attivarsi subito sul piano giuridico e amministrativo.
TalkCity.it Redazione
